Accesso civico
Art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 – scarica il testo di legge
Contenuti dell’obbligo:
Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
ACCESSO CIVICO “SEMPLICE” CONCERNENTE DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013). L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione. La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), il dott. Pietro Accame.
Consulta il regolamento per l’accesso civico semplice
Modulo richiesta accesso civico
L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica compilando il modulo richiesta accesso civico al titolare del potere sostitutivo inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica: stelline@pec.it
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 – scarica il testo di legge
Contenuti dell’obbligo:
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” CONCERNENTE DATI E DOCUMENTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE, ULTERIORI RISPETTO A QUELLI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall‘art. 5 bis D.Lgs. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013).
L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione. La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
L’istanza può essere trasmessa al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) compilando il seguente modulo.
Consulta il regolamento per l’accesso civico generalizzato
Modulo richiesta accesso civico generalizzato
Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) – scarica il testo di legge
Contenuti dell’obbligo:
Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.
REGISTRO DEGLI ACCESSI
Non si sono avute richieste di accesso agli atti, civico “semplice” e civico “generalizzato” – aggiornamento a maggio 2022.